Perdita di lavoro a partire dai 58 anni

Perdita di lavoro a partire dai 58 anni

I dipendenti che perdono il lavoro pochi anni prima dell’età di pensionamento hanno  diritto ad una facoltativa continuazione dell’assicurazione secondo l’art. 47a LPP.

  • Mantenimento volontaria della previdenza in caso di licenziamento a partire dai 58 anni

    I dipendenti che escono dall’assicurazione obbligatoria dopo aver compiuto i 58 anni d’età, perché il rapporto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro, possono richiedere la continuazione dell’assicurazione nell’ambito precedente, al più tardi fino all’età ordinaria di pensionamento. Ciò consente di beneficiare di una rendita di vecchiaia anziché di un prelievo in capitale.

    Se l’assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di pensione.

    La persona assicurata sceglie come vuole proseguire la previdenza:

    • salario assicurato invariato per la previdenza vecchiaia e per rischi di decesso e invalidità
    • lo stesso salario assicurato ridotto per la previdenza di vecchiaia e i rischi di decesso e invalidità
    • salario assicurato invariato per i rischi di decesso e invalidità, salario assicurato ridotto per la previdenza di vecchiaia
    • salario assicurato invariato per rischi di decesso e invalidità, nessuna prosecuzione di contributi di risparmio per la previdenza di vecchiaia.

    Nota: L’intero contributo alla Cassa pensione è a carico della persona assicurata.

    L’assicurazione continuativa volontaria termina quando si verifica un evento assicurativo, in caso di trasferimento a un nuovo istituto di previdenza, il contributo non viene versato o quando la persona assicurata termina l’assicurazione.

    Ulteriori informazioni: Appendice 2 al regolamento di previdenza 2018 validità dal 1° gennaio 2021

Regolamenti

I regolamenti della Cassa Pensione Coiffure & Esthétique  Di più