Ha diritto alle prestazioni complementari (PC) all'AVS e AI la persona che con le rendite, il reddito e i propri mezzi non può coprire le spese minime esistenziali.
Le casse cantonali AVS del domicilio dell'assicurato sono di competenza per i chiarimenti se quest'ultimo ha diritto ad una prestazione complementare (eccezioni BS, GE, ZH, vedi Foglio d'istruzioni 5.02).
Con il calcolatore PC del centro d'informazione AVS/AI l'assicurato puó calcolare facilmente il suo diritto alle prestazioni complementari.