La cerchia dei beneficiari dell’indennità
- Quarantena
le persone che devono mettersi in quarantena su prescrizione medica oppure su ordine delle autorità. Se una persona non può presentare una prescrizione di quarantena poiché l’autorità o il medico cantonale non la può rilasciare, deve comunicarlo nel modulo di richiesta. Dall'8.2.2021, la compensazione Corona viene pagata per 7 giorni (prima 10 giorni). - Chiusura di attività
I lavoratori indipendenti o i lavoratori in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro la cui struttura deve chiudere in seguito a provvedimenti cantonali o federali e che per questo motivo subiscono una perdita di guadagno. - Manifestazioni annullate
I lavoratori indipendenti o i lavoratori in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro la cui manifestazione non è stata autorizzata da un’autorità cantonale o che non può aver luogo a causa di provvedimenti federali, se subiscono una perdita di guadagno. - Diminuzione considerevole della cifra d’affari da 55% resp. 40%
La soglia in caso di diminuzione considerevole della cifra d’affari per gli indipendenti e per le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro è stata ridotta dal 55% al 40% e pertanto il 18 dicembre 2020 la legge COVID-19 è stata adattata. Il Consiglio federale ha approvato la relativa modifica dell’ordinanza il 18 dicembre 2020. Ora vi è una riduzione dell’attività lucrativa in misura significante se nel mese della richiesta sussiste una diminuzione della cifra d’affari almeno del 40% (finora 55%) rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019, se nel 2019 è stato realizzato un reddito soggetto all’AVS di almeno CHF 10’000.– e se si ha subìto una perdita di guadagno o di salario. Gli altri presupposti del diritto restano invariati. La nuova disposizione di legge entra in vigore il 18 dicembre 2020, l’adeguamento della riduzione della cifra d’affari al 40% vale a partire dal 19 dicembre 2020. Nel caso che la sua cifra d’affari nel mese di dicembre ammonta tra il 40 e 54.9%, il diritto sussiste soltanto a partire dal 19 dicembre 2020. - Genitori che a causa della cessazione della custodia dei figli subiscono una perdita di guadagno
ad esempio se la scuola o la struttura di custodia collettiva diurna è temporaneamente chiusa oppure posta in quarantena o se la persona che assume la custodia deve mettersi in quarantena. - Persone particolarmente a rischio (dal 18.01.2021)
Lavoratori dipendenti e autonomi che appartengono alla categoria delle persone vulnerabili, a condizione che non possano svolgere la loro attività lucrativa da casa e che quindi subiscano un'interruzione dell'attività lavorativa.
Nota: Gli aventi diritto devono comprovare le indicazioni fornite. Le indicazioni fornite saranno verificate mediante controlli a campione.